La Legge di bilancio 2018 prevede inoltre che, a far tempo dal 1° gennaio 2019 e per la durata di cinque anni, vengano ridotti i trattamenti pensionistici diretti a carico del FPLD, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’AGO e della Gestione separata, i cui importi complessivamente considerati superino 100.000 €. lordi su base annua.

Queste le aliquote di riduzione:

  • 15% per la parte eccedente 100.000 €. fino a 130.000 €.
  • 25% per la parte eccedente 130.000 €. fino a 200.000 €.
  • 30% per la parte eccedente 200.000 €. fino a 350.000 €.
  • 35% per la parte eccedente 350.000 €. fino a 500.000 €.
  • 40% per la parte eccedente 500.000€

Ecco un esempio di cosa avverrà, per effetto di questa riduzione. Prendiamo il caso di una pensione anticipata di importo lordo pari a 120.000 €. lordi annui (ovvero pari a un importo netto di € 5.513 mensili). In questa ipotesi, la riduzione sarà pari ad un lordo di 230,77 € mensili (15% di 120.000-100.000 /13) e a un netto di € 131,54.


La riduzione interesserà tutte le pensioni dirette ad eccezione solo di quelle interamente calcolate con il sistema contributivo, cioè i lavoratori sprovvisti di contribuzione al 31 dicembre 1995 o, si ritiene, che hanno effettuato l'opzione per il calcolo contributivo (art. 1, co. 23 legge 335/1995). Saranno, comunque, colpiti gli assegni misti a prescindere dalla presenza o meno di 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, e per l'intera quota, cioè anche la parte contributiva. Restano fuori dal taglio le pensioni erogate ai superstiti, le pensioni di invalidità e le pensioni corrisposte alle vittime del dovere e del terrorismo.


E' previsto una clausola di salvaguardia in forza del quale per effetto dell'applicazione del contributo di solidarietà, l'importo complessivo dei trattamenti pensionistici diretti non può comunque essere inferiore a 100.000 euro lordi su base annua.