Siete già a conoscenza che la legge di bilancio per l’anno finanziario 2019 ha introdotto un nuovo meccanismo di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici per il triennio 2019-2021, diverso da quello applicato in un primo momento nel novembre-dicembre scorsi. Conseguentemente è stata effettuata una seconda operazione di rivalutazione sulla base della nuova disposizione legislativa.

 Nulla è mutato rispetto all’indice da utilizzare per la rivalutazione provvisoria, che rimane fissato a + 1,1%, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo. Pertanto si confermano gli importi mensili di € 513,01 per i trattamenti minimi dipendenti e autonomi e € 292,43 per gli assegni vitalizi.

La nuova disposizione lascia anche immutato il criterio di rivalutazione per le pensioni il cui importo complessivo lordo sia inferiore o pari a tre volte il trattamento minimo al 31 dicembre 2018. Per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi, sono state istituite 6 fasce di perequazione secondo la tabella seguente.

 

Fasce Indice di perequazione % aumento Importo trattamenti mensili
Fino a 3 volte il TM 100% 1,10% fino a € 1.522,26
Oltre 3 e fino a 4 volte il TM 97% 1,07% oltre € 1.522,26 e fino a € 2.029,68
Oltre 4 e fino a 5 volte il TM 77% 0,85% oltre € 2.029,68 e fino a € 2.537,10
Oltre 5 e fino a 6 volte il TM 52% 0,57% oltre € 2.537,10 e fino a € 3.044,52
Oltre 6 e fino a 8 volte il TM 47% 0,52% oltre € 3.044,52 e fino a € 4.059,36
Oltre 8 e fino a 9 volte il TM 45% 0,50% oltre € 4.059,36 e fino a € 4.566,78
Oltre 9 volte il TM 40% 0,44% oltre € 4.569,28

 

Per individuare i trattamenti da ricalcolare l'INPS ha verificato nei suoi archivi tutti i soggetti rientranti in tale condizione, tenendo anche conto che, nell’arco temporale intercorso fra l’attuale e la precedente lavorazione di perequazione, potrebbero essere state liquidate nuove prestazioni con decorrenza dicembre 2018 oppure delle riliquidazioni o ricostituzioni. In tali casi, non solo i coefficienti ma anche le somme prese in esame nella precedente perequazione effettuata in novembre 2018 potrebbero non coincidere con quanto valutato nella lavorazione attuale.

Pertanto, per ciascun soggetto interessato l'INPS ha provveduto nel seguente modo:

  • è stata calcolata la rivalutazione spettante in base ai nuovi criteri vigenti;
  • è stata calcolata la differenza di pensione lorda a debito del pensionato;
  • è stata calcolata la differenza di IRPEF applicata sulle maggiori somme non dovute.

Il nuovo importo, come sopra rideterminato, viene messo in pagamento dalla mensilità di aprile 2019.

L'eventuale somma a debito del pensionato verrà recuperata con una successiva rata di pensione presumibilmente in data successiva ad operazioni di voto già previste.

Lo stesso vale per gli importi relativi alla riduzione delle "pensioni d'oro": i relativi importi avrebbero dovuto già essere riscossi, ma l'operazione viene opportunamente rimandata a tempi successivi alle citate operazioni di voto.