Approvata mercoledì 27 e pubblicata in Gazzetta il 29 marzo la legge 26/2019 con la quale è stato convertito il decreto legge 4/2019, che ha introdotto il Reddito di cittadinanza e nuove norme in materia previdenziale. La legge di conversione porta con sè le modifiche approvate durante l'esame parlamentare del provvedimento: il capitolo pensioni esce quasi intatto rispetto al testo governativo approvato dal Cdm ed in vigore dal 29 Gennaio 2019. Meno marginali, invece, le modifiche al Reddito di cittadinanza.

 

Per il capitolo pensioni, confermati in particolare senza alcuna modifica intervenuta

  • la quota 100 con 62 anni e 38 di contributi per il triennio 2019-2021 con le finestre mobili di tre mesi dalla maturazione dei requisiti per i lavoratori del settore privato e di sei mesi per il pubblico impiego (con prima uscita al 1° aprile 2019 per i lavoratori del settore privato e 1° agosto 2019 per il pubblico impiego);
  • lo stop retroattivo degli adeguamenti dei requisiti contributivi per la pensione anticipata (restano dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2026 fissati a 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne; 41 anni per i lavoratori precoci) con l'introduzione, per chi matura i requisiti dal 1° gennaio 2019, di una finestra mobile di tre mesi;
  • la proroga di un anno, sino al 31 dicembre 2019, dell'ape sociale (invariate le categorie beneficiarie);
  • la proroga dell'opzione donna alle nate nel 1960 (1959 le autonome) che hanno 35 anni di contributi al 31.12.2018.

Pace contributiva. Confermata la possibilità sperimentale (sino al 31 dicembre 2021), e solo per i lavoratori che non hanno contribuzione al 31.12.1995, di riscattare i vuoti contributivi tra un periodo lavorativo e l'altro. L'onere del riscatto potrà essere pagato ratealmente però in dieci anni (anzichè cinque) senza interessi.

Riscatto laurea. Una modifica interessa anche il riscatto agevolato della laurea, cioè la facoltà di valorizzare ai fini pensionistici il periodo di durata legale del corso di laurea pagando un onere di circa 5.240 euro per ogni anno da riscattare. E' stato infatti tolto il limite del 45° anno di età. La facoltà, a differenza della pace contributiva, può essere esercitata anche dai soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995 ma deve, comunque, avere ad oggetto periodi temporali che ricadono nel sistema contributivo, cioè successivi al 31.12.1995. Non è previsto un termine di scadenza: quindi il riscatto può essere esercitato anche dopo il 31.12.2021.

Nel provvedimento c'è anche l'anticipo della liquidazione per i dipendenti pubblici, che consiste in un prestito erogato dal sistema bancario che viene poi restituito al momento dell'erogazione da parte dell'ente previdenziale della liquidazione. La somma massima richiedibile passa a 45 mila euro dai 30 mila euro previsti originariamente nel decreto governativo.