Quanti riscuotono la Pensione o il Reddito di Cittadinanza a seguito di domanda presentata prima del 2 aprile di quest'anno devono integrare i dati trasmessi pena la sospensione dell'erogazione del beneficio. Lo dice l'INPS nel comunicato stampa del 2 ottobre scorso.

Cosa è successo? In due parole è successo che il modulo di domanda in vigore fino al 2 aprile 2019 era difforme (incompleto nella parte delle dichiarazioni di responsabilità) da quello poi previsto dalla definitiva conversione in legge del decreto istitutivo della Pensione o Reddito di Cittadinanza.

L'INPS ha così provveduto ad informare via sms o email i titolari del beneficio accolto sulla base della domanda non corretta, invitandoli ad effettuarne l'integrazione collegandosi al sito web dell'Istituto attraverso un apposito link (https://serviziweb2.inps.it/RedditoCittadinanza/autocertificazione) per il quale non è richiesto alcun PIN. Una volta collegati al link, al richiedente viene richiesto di specificare il proprio codice fiscale, il numero di protocollo della pratica e il riferimento alfanumerico ricevuto attraverso il messaggio dell’Inps.

Sarà possibile completare l’integrazione fino alla scadenza del 21 ottobre 2019, condizione necessaria per continuare a ricevere l’assegno del Reddito o della Pensione di Cittadinanza. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto ad integrare la domanda inoltrata a marzo, l’erogazione del sussidio sarà sospesa fino all’inserimento delle nuove dichiarazioni richieste.