NASPI
La Naspi è un’indennità che spetta ai lavoratori dipendenti, assicurati contro la disoccupazione, che abbiano perso involontariamente l’occupazione in data successiva al 1/5/2015. Non è riconosciuta ai soggetti che si dimettono, ad eccezione dei casi di dimissioni per giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali sul posto di lavoro, mobbing, variazione delle mansioni, ecc.).
Hanno diritto ad usufruire della Naspi anche gli APPRENDISTI, I SOCI LAVORATORI DI COOPERATIVA CON RAPPORTO SUBORDINATO, IL PERSONALE ARTISTICO SEMPRE CON RAPPORTO SUBORDINATO.
SONO ESCLUSI:
dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni
operai agricoli a tempo determinato o indeterminato
Requisiti
Per il diritto alla prestazione, occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
* stato di disoccupazione (è la condizione del soggetto privo di lavoro, immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di un’attività lavorativa, che abbia rilasciato presso il servizio competente - Centro per l’impiego - una apposita dichiarazione)
* stato di disoccupazione involontario
* avere nei quattro anni precedenti l’inizio della disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione
* aver lavorato almeno 30 giorni effettivi nei dodici mesi precedenti l’inizio della disoccupazione
La durata
A regime, dal 1 maggio 2015, ed in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a partire da tale data, la durata massima legale dell’indennità di disoccupazione Naspi è di 2 anni
La Naspi viene corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contribuzione degli ultimi 4 anni precedenti il licenziamento ( al massimo 2 anni ).
Dal primo gennaio 2017 la durata massima della Naspi sarà di 78 settimane ( un anno e mezzo).
L'importo
L’indennità non potrà superare per il 2015 l’importo di € 1.300,00
L’indennità spettante viene calcolata sulla retribuzione media imponibili ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni.
Retribuzione 4 anni (diviso) numero settimane di contributi x 4,33.
Se nel 2015 l’importo della retribuzione media sarà inferiore o pari a € 1.195,00 l’indennità sarà pari al 75%;
se maggiore l’indennità sarà pari al 75% di 1.195,00 incrementata di una somma pari al 25% della differenza tra la retribuzione mensile e 1.195,00 euro.
Comunque non più del tetto di 1.300,00 euro.
L’indennità della Naspi percepita si ridurrà del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
La domanda
La domanda di Naspi deve essere presentata all’Inps, esclusivamente in via telematica, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
L’indennità viene erogata a partire dall’8° giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l’8° giorno; mentre viene pagata dal giorno successivo a quello in cui viene presentata la domanda, se essa è successiva all’8° giorno. L’indennità decorre, altresì, dalla data di rilascio - presso il Centro per l’impiego - della dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, se successiva alla presentazione della domanda.