La quattordicesima è una somma aggiuntiva alla pensione corrisposta dall'INPS a luglio o a dicembre di ogni anno, introdotta dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 e modificata dall'articolo 1, comma 187, 11 dicembre 2016, n. 232, che ha esteso la platea dei beneficiari e modificato gli importi da corrispondere.
Spetta ai pensionati:
- titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria;
- di almeno 64 anni;
- con reddito complessivo fino a due volte il trattamento minimo annuo del Fondo Lavoratori Dipendenti (dal 2017).
L’importo della quattordicesima è indicata nella seguente tabella:
| Anni di contribuzione per lavoratori dipendenti | Anni di contribuzione per lavoratori autonomi | Reddito fino a 1,5 volte il trattamento minimo (per il 2025: 11.766,30 euro) | Reddito da1,5 a 2 volte il trattamento minimo (per il 2025: 15.688,40 euro) |
| Fino a 15 | Fino a 18 | 437 euro | 336 euro |
| Oltre 15 fino a 25 | Oltre 18 fino a 28 | 546 euro | 420 euro |
| Oltre 25 | Oltre 28 | 655 euro | 504 euro |
In base alla clausola di salvaguardia, nel caso in cui il reddito complessivo individuale annuo risulti superiore a 1,5 volte o a 2 volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della somma aggiuntiva spettante, l’importo della quattordicesima viene corrisposto fino a concorrenza del limite maggiorato. Il pagamento viene effettuato d’ufficio per i pensionati di tutte le gestioni sulla base dei redditi degli anni precedenti.