La quattordicesima è una somma aggiuntiva alla pensione corrisposta dall'INPS a luglio o a dicembre di ogni anno, introdotta dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 e modificata dall'articolo 1, comma 187, 11 dicembre 2016, n. 232, che ha esteso la platea dei beneficiari e modificato gli importi da corrispondere.

Spetta ai pensionati:

  • titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria;
  • di almeno 64 anni;
  • con reddito complessivo fino a due volte il trattamento minimo annuo del Fondo Lavoratori Dipendenti (dal 2017).

L’importo della quattordicesima è indicata nella seguente tabella: 

Anni di contribuzione per lavoratori dipendenti Anni di contribuzione per lavoratori autonomi Reddito fino a 1,5 volte il trattamento minimo (per il 2025: 11.766,30 euro) Reddito da1,5 a 2 volte il trattamento minimo (per il 2025: 15.688,40 euro)
Fino a 15 Fino a 18 437 euro 336 euro
Oltre 15 fino a 25 Oltre 18 fino a 28 546 euro 420 euro
Oltre 25 Oltre 28 655 euro 504 euro

In base alla clausola di salvaguardia, nel caso in cui il reddito complessivo individuale annuo risulti superiore a 1,5 volte o a 2 volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della somma aggiuntiva spettante, l’importo della quattordicesima viene corrisposto fino a concorrenza del limite maggiorato. Il pagamento viene effettuato d’ufficio per i pensionati di tutte le gestioni sulla base dei redditi degli anni precedenti.

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