Sulla Gazzetta ufficiale 221 del 5 settembre u.s. è stato pubblicato il Decreto 19/08/2020 della Funzione Pubblica contente l’approvazione dell’Accordo quadro per il finanziamento bancario dell’anticipo sulla liquidazione dell’indennità di fine servizio (TFS, TFR altrimenti denominata e determinata) dei dipendenti pubblici.

La domanda di anticipo TFS/TFR, sulla base della certificazione rilasciata da uno degli enti erogatori (INPS, ecc.) si presentata alla banca mediante un apposito modello corredato dalla dichiarazione sullo stato di famiglia. La mancata accettazione della richiesta di anticipo può essere causata soltanto dalla mancanza di requisiti risultante dalla domanda stessa.
L’importo dell’anticipo è determinato sulla base degli importi dell’indennità al netto delle imposte. Il tasso di interesse annuo è fisso, pari al rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato di 0,40%. Ai fini delle condizioni del finanziamento, le banche aderenti possono offrire anche condizioni migliorative rispetto a quelle previste dall’Accordo.
I finanziamenti di anticipo TFS/TFR possono anche essere ceduti dalla banca, in tutto o in parte, ma conservando sempre le medesime garanzie che assistono i finanziamenti originari.
E’ possibile procedere con l’estinzione anticipata del finanziamento stesso (anche parziale), pagando per importi residui superiori a 10mila euro una penale massima dello 0,30% dell’importo rimborsato in anticipo.
Tutti i dipendenti pubblici che hanno avuto o avranno accesso alla pensione possono richiedere l’anticipo del TFS/TFR, e non solo i pensionati con quota 100. Gli unici dipendenti pubblici esclusi dal beneficio parrebbero essere quelli che hanno avuto accesso alla pensione alla pensione con una delle Salvaguardie.