Calcolo ISEE 2026, via la prima casa ma con soglia catastale fino 91.500
Calcolo ISEE 2026, via la prima casa ma con soglia catastale fino a 91.500: ecco i 5 incentivi che si possono chiedere
La Legge di Bilancio 2026, approvata dal Consiglio dei Ministri il 17 ottobre 2025, introduce modifiche rilevanti al calcolo dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) con l’obiettivo di tutelare maggiormente le famiglie proprietarie dell’abitazione principale e di favorire i nuclei con figli.
Le novità introdotte dall’articolo 47 della bozza della manovra prevedono l’innalzamento della soglia di franchigia per l’abitazione di residenza e una revisione della scala di equivalenza per i nuclei familiari con più figli.
Innalzamento della soglia di esenzione
La principale novità riguarda l’incremento della franchigia applicabile al valore catastale della prima casa nel calcolo del patrimonio immobiliare ai fini ISEE. Attualmente, la normativa prevede l’esclusione di una quota pari a 52.500 euro del valore della casa principale, con eventuali maggiorazioni per i figli conviventi. Con la Manovra 2026, la soglia viene innalzata a 91.500 euro, consentendo di escludere dal computo patrimoniale un valore catastale significativamente più elevato dell’abitazione principale.
È inoltre previsto un incremento di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo, al fine di tenere conto della composizione del nucleo familiare. Il valore catastale dell’immobile si calcola moltiplicando la rendita catastale per il coefficiente 168.
Agevolazioni interessate e scala di equivalenza
L’esclusione della prima casa dal calcolo ISEE con la nuova soglia di 91.500 euro non avrà applicazione generalizzata, ma si limiterà a cinque specifiche prestazioni agevolate. Le agevolazioni per le quali opererà la nuova franchigia sono: l’assegno di inclusione, il supporto per formazione e lavoro, l’assegno unico universale, il bonus asilo nido e il bonus nuovi nati.
Pensioni novembre 2025: slittano i pagamenti, ultime trattenute fiscali
La mensilità di novembre porta con sé diverse novità per i pensionati: dal calendario dei pagamenti che subirà uno slittamento di due giorni, alla conclusione del ciclo di trattenute fiscali relative al 2024, fino agli importi aggiornati con la rivalutazione prevista per l’anno in corso.
La festività di Ognissanti, che cade sabato 1° novembre 2025, determina una modifica al consueto calendario di erogazione delle pensioni. L’INPS non potrà avviare le disposizioni di pagamento nel primo giorno del mese a causa della chiusura di banche e uffici postali. L’accredito partirà quindi da lunedì 3 novembre 2025, sia per chi riceve il trattamento sul conto corrente bancario sia per chi effettua il ritiro presso gli sportelli di Poste Italiane.
Un’eccezione riguarda i correntisti di BancoPosta, che potrebbero visualizzare l’importo già sabato 1° novembre, in concomitanza con la festività. Non si tratta di un ritardo tecnico, ma di una normale conseguenza del calendario che prevede il rispetto dei giorni bancabili. I pensionati che ritirano l’assegno in contanti presso gli uffici postali dovranno rispettare la tradizionale turnazione alfabetica. La suddivisione prevede: lunedì 3 novembre per i cognomi dalla A alla B, martedì 4 novembre per C e D, mercoledì 5 novembre dalla E alla K, giovedì 6 novembre dalla L alla O, venerdì 7 novembre dalla P alla R e sabato 8 novembre, solo nella mattinata, dalla S alla Z. Ogni ufficio postale mantiene comunque la facoltà di stabilire una turnazione differente, per cui è consigliabile informarsi presso la propria sede di riferimento.
Trattenute fiscali: ultimo rateo a novembre
La mensilità di novembre 2025 rappresenta l’ultimo mese in cui sono previste le trattenute fiscali relative all’anno precedente. Dall’importo lordo della pensione verranno sottratte le prestazioni fiscalmente imponibili, dall’Irpef mensile alle addizionali regionali e comunali riferite al 2024.
BONUS SPICOLOGO con un ISEE non superiore a 50mila
Serve un ISEE in corso di validità non superiore ai 50mila euro
Bonus psicologo 2025. Apertura procedura per presentazione domanda. E’ stato pubblicato il decreto del Ministro della Salute 10 luglio 2025, recante “Ripartizione delle risorse relative al cd. “bonus psicologo” per le annualità 2024 e 2025, nonché introduzione di correttivi volti all’efficiente utilizzo del contributo”. Al riguardo, con il messaggio n. 2460 del 11 agosto 2025, l’INPS ha comunicato che a decorrere dal 15 settembre 2025 e fino al 14 novembre 2025 sarà possibile presentare la domanda per il Bonus psicologo 2025, esclusivamente in via telematica, accedendo al servizio dedicato “Contributo sessioni psicoterapia” e selezionando “Contributo sessioni psicoterapia domande 2025”, attraverso una delle seguenti modalità:
- portale web dell'Istituto (www.inps.it), direttamente dal cittadino autenticandosi con la propria identità digitale (SPID di livello 2 o superiore, CIE 3.0 o CNS); il servizio è raggiungibile al seguente percorso: "Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Strumenti" > "Vedi tutti" > "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche";
- Contact Center Multicanale, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
REQUISITI: Il beneficio è destinato ai cittadini con un reddito ISEE in corso di validità non superiore ai 50mila euro e riconosce fino a 50 euro per seduta per un massimo di 1.500 euro per beneficiario, secondo i seguenti scaglioni:
- ISEE inferiore a 15.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in 1.500 euro per ogni beneficiario;
- ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in 1.000 euro per ogni beneficiario;
- ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in 500 euro per ogni beneficiario.
Udine, "Nonno ascoltami" la prevenzione arriva in piazza
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Domenica 28 settembre 2025, in piazza Matteotti, dalle 10 alle 18, medici specialisti e volontari saranno a disposizione dei cittadini per test gratuiti

Pensionati: Il cedolino di agosto 2025
Vi riportiamo, di seguito, le informazioni presenti sul cedolino della pensione di agosto 2025. Il pagamento delle prestazioni pensionistiche, previdenziali ed assistenziali, accreditate presso Poste Italiane e Istituti bancari avviene venerdì 1° agosto. Tra le novità presenti nel cedolino di agosto, segnaliamo:
- Sospensione delle prestazioni legate al reddito per mancata presentazione dei dati reddituali relativi al 2021
Dallo scorso mese di luglio e, quindi, nei mesi di agosto e di settembre, l’INPS applica una trattenuta, pari al 5%, su quei trattamenti pensionistici in tutto o in parte collegati al reddito (ad esempio integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale, pensione ai superstiti, quattordicesima mensilità) e i cui titolari, nonostante i solleciti, non abbiano ancora fornito i dati reddituali relativi al 2021. Ai pensionati interessati è stata inviata dall’Istituto stesso una lettera di sollecito con l’indicazione della data del 19 settembre 2025 quale ultimo termine per l’invio dei redditi richiesti. In assenza delle informazioni reddituali richieste, l’INPS, infatti, procederà alla revoca definitiva delle prestazioni collegate al reddito del 2021. Gli interessati dovranno rivolgersi al Patronato INAS-CISL per inoltrare all’INPS una domanda di “ricostituzione reddituale” ed evitare, in tal modo, la revoca definitiva della propria pensione.
- Assistenza fiscale: conguagli da modello 730/2025 (redditi 2024)
Ad agosto l’INPS procede alle operazioni di conguaglio (rimborso o trattenuta) da modello 730/2025 a favore di quei pensionati/contribuenti che abbiano presentato la dichiarazione dei redditi entro il mese di giugno. In questo caso, sul rateo di pensione di agosto si procede:
- al rimborso dell’importo a credito del contribuente;
- alla trattenuta, in caso di conguaglio a debito del contribuente; l’eventuale rateazione degli importi a debito risultanti dalla dichiarazione dei redditi deve obbligatoriamente concludersi entro il mese di novembre.
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